Il nuovo Regolamento UE 2016/429 verrà applicato a partire da 21 aprile 2021. Il provvedimento individua i criteri per adeguare l'ordinamento italiano al regolamento europeo sulle malattie animali (Animal Health Law). Si prospetta un'ampia revisione di tutte le norme nazionali: il quadro normativo italiano sulla sanità animale è complesso e include una molteplicità di norme "molto datate": al Ministero della Salute il compito dell'aggiornamento. Sono 8 i criteri di adeguamento individuati con un disegno di legge attualmente all'esame del Senato.
I criteri di adeguamento al Regolamento 2016/429 dovranno risultare coerenti con quelli già individuati per il Regolamento sui controlli ufficiali.
1) Svecchiamento dell'ordinamento italiano- In Italia, la sanità animale e in particolare le malattie animali sono regolamentate da una molteplicità di provvedimenti di varia natura, molti dei quali emanati addirittura prima della nascita della Comunità Europea e della riforma del Titolo V della Costituzione che ha modificato profondamente i rapporti fra Stato e Regioni. Molti di questi provvedimenti normativi non sono più conformi nè all'assetto europeo nè all'ordinamento nazionale- si legge nella relazione tecnica - pertanto "il regolamento europeo crea l'occasione per procedere ad una revisione di tutte le norme nazionali, molte delle quali risultano superate".
2) Le competenze del Ministero e delle Regioni- E' lo stesso Reg 2016/429 a individuare il Ministero della Salute come autorità centrale veterinaria competente. Nel criterio di delega si specifica che "il Ministero della Salute regolamenta le attività di prevenzione, sorveglianza ed eradicazione delle malattie, e coordina le autorità competenti a livello regionale e locale nella programmazione e nella effettuazione dei controlli". Si è dunque precisato, in conformità al Titolo V della Costituzione Italiana, che:
- rientrano nell'attività di profilassi internazionale e quindi sono di competenza esclusiva dello Stato: la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali;
- rientra nella competenza concorrente l'attività di controllo ufficiale (Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome)
3) Una Rete dei Capi Servizi Veterinari - Vengono ridefinite le norme e le funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali per adeguarlo al Regolamento 2019/429. Il Centro, creato nel 2008, sarà revisionato creando una rete nazionale di responsabili dei servizi veterinari regionali (capi servizi regionali) espressamente incaricati dalle regioni. La rete sarà coordinata dal Capo Servizi Veterinari nazionale. L'obiettivo della rete è di garantire l'attuazione tempestiva e uniforme di provvedimenti di gestione del rischio, soprattutto in situazione di emergenza in sanità animale;
4) Veterinari delegati - L'autorità competente può delegare specifiche attività ufficiali a veterinari non ufficiali, definendone il ruolo e le responsabilità nella tutela della sanità animale. Il criterio di delega prevede che vengano individuati a livello centrale- in accordo con Regioni e PA- sia i compiti delegabili sia i requisiti che i veterinari delegati devono possedere, secondo regole e criteri uniformi a livello nazionale.
5) Registrazione di operatori e stabilimenti - Al riguardo l'adeguamento nazionale consiste nel superamento delle difformità regionali e locali. Le norme di registrazione degli operatori e degli stabilimenti sottoposti a controlli (identificazione e tracciabilità degli animali) dovranno essere armonizzate sul territorio nazionale. Ogni autorità competente dovrà tenere un registro aggiornato di operatori e di stabilimenti riconosciuti.
6) Banca Dati- Il regolamento europeo obbliga gli Stati Membri a tenere una banca dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Il Ministero della Salute assicura questo compito attraverso la Banca dati zootecnica (BDN) già in uso. Risulta però necessario garantire il raccordo con gli altri sistemi nazionali e regionali già attivi nell'ambito della salute e del benessere animale per adempiere a tutti gli obblighi informativi verso l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali del settore. E' richiesto un punto di contatto nazionale unico.
7) Veterinari aziendali non ufficiali- Il regolamento pone l'accento sulle attività dei veterinari non ufficiali nell'epidemio-sorveglianza delle malattie animali, assicurando un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Per una stretta collaborazione, è necessario che gli allevamenti siano sottoposti regolarmente a visite veterinarie di sanità animale e che i dati raccolti nella sorveglianza svolta in collaborazione tra veterinario e operatore siano utilizzati dall'autorità competente nell'ambito dei controlli istituzionali di sorveglianza e di indagine epidemiologica per la prevenzione e il controllo delle malattie.
Il ddl di delega invidua le modalità e le procedure atte ad assicurare che il sistema nazionale di sorveglianza delle malattie animali si avvalga dello scambio di informazioni tra gli operatori, i veterinari e l'autorità competente. Risponde a questa esigenza il sistema già avviato dal Ministero della Salute ( cfr Classyfarm) per la classificazione degli allevamenti in base al rischio, che si avvale delle informazioni del controllo ufficiale e, sia pure su base volontaria, anche delle rilevazioni effettuate volontariamente in autocontrollo dai veterinari aziendali formalmente incaricati dagli allevatori. (Dm 7 dicembre 2017)
8) Sanzioni- Viene individuata una disciplina sanzionatoria con la previsione di nuove sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità del rischio delle violazioni stesse.L'Italia dovrà notificare le relative disposizioni alla Commissione entro il 22 aprile 2022.
Lunedì, 22 giugno 2020/Italia. https://www.anmvioggi.it