La Direttiva dispone come segue:
- maggiore armonizzazione e razionalizzazione di alcuni dei criteri utilizzati per determinare il livello delle sanzioni applicabili alle violazioni della legislazione dell'UE in materia di protezione dei consumatori;
- il diritto a misure correttive individuali per quei consumatori che sono stati danneggiati da pratiche commerciali sleali, come il marketing aggressivo;
- maggiore trasparenza nelle operazioni online, in particolare per quanto riguarda l'uso delle recensioni su Internet, i prezzi personalizzati basati su algoritmi o una classificazione più elevata dei prodotti dovuta a "posizionamenti a pagamento";
- l'obbligo dei mercati online di informare i consumatori sul fatto che il commerciante responsabile di un'operazione sia il venditore o il mercato online stesso;
- protezione dei consumatori rispetto ai servizi digitali "gratuiti", ovvero quelli per i quali i consumatori non pagano denaro ma a coloro che forniscono dati personali, come cloud storage, social media e account di posta elettronica elettronica;
- informazioni chiare per i consumatori in caso di riduzione dei prezzi;
soppressione di oneri sproporzionati, come l'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione obsoleti, che la legislazione attuale impone alle società; - chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare norme intese a tutelare gli interessi legittimi dei consumatori in relazione a determinate pratiche di marketing o di vendita particolarmente aggressive o fuorvianti nel contesto delle vendite effettuate al di fuori dello stabilimento;
- chiarimenti su come gli Stati membri dovrebbero trattare la commercializzazione ingannevole di prodotti di "doppia qualità".
La presente direttiva modifica la direttiva 2005/29 / CE relativa alle pratiche commerciali sleali, la direttiva 2011/83 / UE relativa ai diritti dei consumatori, la direttiva 93/13 / CEE relativa alle clausole abusive nei contratti e la direttiva 98/6 / CE sull'indicazione del prezzo.
Prossime fasi
Dopo l'adozione della direttiva, gli Stati membri avranno ventiquattro mesi per adottare le misure necessarie per la loro attuazione. Queste misure inizieranno ad essere applicate sei mesi dopo...
Venerdì 8 novembre 2019/ Consiglio Europeo/ Unione Europea.
https://www.consilium.europa.eu