X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leggere questo articolo in:

UE: vietare pratiche commerciali sleali nelle catene di approvvigionamento alimentare, vedi Linee Guida

La Commissione affronta le pratiche commerciali sleali più dannose per garantire che gli agricoltori e le piccole e medie imprese abbiano maggiore certezza e minori necessità di gestire i rischi sui quali hanno un controllo limitato o nullo.

19 Aprile 2018
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

La Commissione propone di vietare le pratiche commerciali sleali più dannose nella catena di approvvigionamento alimentare, al fine di garantire un trattamento più equo alle PMI alimentari e agricole. La proposta include anche disposizioni efficaci per garantirne l'applicazione: le autorità nazionali possono imporre sanzioni nei casi in cui si constati l'esistenza di un'infrazione.

I più piccoli operatori nella catena di approvvigionamento alimentare, compresi gli agricoltori, sono vulnerabili alle pratiche commerciali sleali utilizzate dai partner della catena. Spesso non hanno potere contrattuale o modi alternativi per portare i loro prodotti ai consumatori.

Le pratiche commerciali sleali che dovrebbero essere vietate sono ritardi nel pagamento di prodotti deperibili, cancellazioni dell'ultimo minuto, modifiche unilaterali o retroattive dei contratti e obbligano il fornitore a coprire le spese dei prodotti persi. Altre pratiche saranno consentite solo se sono soggette ad un accordo preliminare chiaro e univoco tra le parti: un acquirente che restituisce prodotti alimentari non venduti al fornitore; Un acquirente che addebita al fornitore alcune spese per assicurare o mantenere un contratto di fornitura per prodotti alimentari o un fornitore che copra le spese di promozione o di marketing dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente.

La proposta della Commissione obbliga gli Stati membri a designare un'autorità pubblica responsabile dell'applicazione delle nuove norme. In caso di dimostrata violazione, l'organismo responsabile è competente a imporre una sanzione proporzionata e dissuasiva. Questa autorità di controllo può avviare indagini di propria iniziativa o sulla base di un reclamo. In questo caso, le parti che presentano un reclamo possono richiedere riservatezza e anonimato, in modo che la loro posizione nei confronti dei loro partner commerciali sia protetta. La Commissione creerà un meccanismo di coordinamento tra le autorità di controllo al fine di facilitare lo scambio di buone pratiche.

Le misure proposte integrano le misure esistenti negli Stati membri e il codice di condotta dell'iniziativa per la catena di approvvigionamento, che è volontario. Gli Stati membri possono adottare altre misure che ritengono appropriate.

La proposta della Commissione assumerà la forma di una legislazione europea (direttiva) e sarà presentata, insieme ad una valutazione d'impatto, al Parlamento europeo e al Consiglio, i due co-legislatori in cui sono rappresentati i governi degli Stati membri.

Giovedì 12 aprile 2018/ CE/ Unione Europea.
http://europa.eu/rapid/

Commenti sull'articolo

Questo spazio non è dedicato alla consultazione agli autori degli articoli, ma uno spazio creato per essere un punto di incontro per discussioni per tutti gli utenti di 3tre3
Pubblica un nuovo commento

Per commentare ti devi registrare su 3tre3 ed essere connesso.

Non sei iscritto nella lista Ultima ora

Bollettino settimanale di notizie del mondo dei suini

Fai il log in e spunta la lista

Articoli correlati